NOVITA' SUL TEMA DELL'EMERSIONE DEI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

Circolare ministeriale scaricabile in PDF (CLICCARE QUI)

Carissimi,

in data 4 ottobre l’Avvocatura dello Stato ha finalmente sciolto il nodo circa l’interpretazione di organismo pubblico che costituisce uno dei maggiori ostacoli per l’accesso all’emersione dei lavoratori stranieri  irregolari. Nel testo che alleghiamo si evince con chiarezza che l’interpretazione di organismo pubblico deve essere intesa in senso estensivo ovvero “soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.

Infine vi aggiorniamo circa gli esiti, ad oggi, di questo provvedimento di emersione. Ad una settimana circa dalla sua conclusione, sono state inviate solo 65 mila richieste. La media è di 2.824 al giorno. Salvo un’improvvisa crescita dell’ultima ora, si rischia di non superare quota centomila. Dunque, malgrado il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha allargato la casistica di organismi titolati a certificare la presenza dell’immigrato alla data del 31/12/2011, non cresce il trend delle richieste.

In concreto, come indicato nelle FAQ del Ministero dell’Interno sul suo sito istituzionale 

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_05_FAQ_aggiornate_al_5.10.2012.pdf),

per provare la presenza nel nostro paese, alla data del 31 dicembre 2012, potranno essere esibiti i seguenti documenti. Si tratta di un elenco a nostro avviso non esaustivo delle possibilità riconosciute dal parere dell’Avvocatura, ma essendo l’elenco stesso costantemente aggiornato, vi suggeriamo di seguire con attenzione il sito del Ministero dell’Interno

DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA VALIDA NELLE FAQ DEL MINISTERO DELL’INTERNO

-passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore purché la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.

-Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011

-Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).

- Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni ecc.); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi.

- Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).

- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.

- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse.

OLIVIERO FORTI

Caritas Italiana

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